Addizionale comunale all'Irpef
L'addizionale comunale all'IRPEF è un'imposta che può essere applicata dai comuni italiani e si applica alla base imponibile complessiva dell'IRPEF nazionale.
È facoltà di ogni singolo comune stabilirne l'aliquota nei limiti previsti dalla legge [1].
Disciplina
[modifica | modifica wikitesto]I comuni possono istituire un'addizionale all'IRPEF fissando un'aliquota massima pari allo 0,8% ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo 360 del 1998. [2]
Deroghe sono espressamente previste dalla legge, come nel caso del comune di Roma capitale il quale, dal 2011, può fissare un'aliquota massima pari allo 0,9%.
A partire dall'anno 2007 [3] è stata introdotta la possibilità per i comuni, a determinate condizioni reddituali, di fissare una soglia di esenzione dal tributo. Ciò sta a significare che se il reddito complessivo è inferiore o pari alla soglia stabilita, il tributo non è dovuto.
È facoltà del comune stabilire un'aliquota unica oppure più aliquote. In tal caso vanno differenziate e devono essere in ordine crescente e seguire gli scaglioni di reddito previsti dall'IRPEF nazionale.
Il contribuente deve pagare l'addizionale al comune nel quale ha il domicilio fiscale al 1 gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento dell'addizionale.
Il pagamento dell'imposta è dovuta solo e soltanto se è dovuta nello stesso anno l'imposta IRPEF, al netto di detrazioni riconosciute o credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero ed è calcolata applicando l’aliquota fissata dal comune al reddito complessivo determinato ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili. Il versamento dell’imposta si effettua con un acconto del 30% di essa ottenuta applicando l'aliquota stabilita dal comune per l'anno anteriore al reddito imponibile IRPEF dell'anno precedente e per la restante parte a saldo, unitamente al saldo dell’IRPEF.
Per l'anno 2016 e 2017 è stato stabilito, dalla legge di bilancio 2017[4], che i comuni non possano aumentare le aliquote applicabili rispetto a quelle previste per l'anno 2015. Tale blocco non opera per i comuni che abbiano deliberato il predissesto o il dissesto [5].
I comuni che per l'anno 2021 hanno previsto aliquote per scaglioni le dovranno adeguare ai nuovi scaglioni IRPEF previsti dalla legge di Bilancio 2022 [6].
Adempimenti dei comuni
[modifica | modifica wikitesto]Come previsto per la generalità dei tributi locali, i comuni devono deliberare la determinazione dell'aliquota dell'addizionale comunale All'IRPEF entro il termine fissato dalle leggi statali per il bilancio di previsione [7]
Le delibere, per essere efficaci, devono essere pubblicate sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 20 dicembre affinché abbiano effetto a partire dal 1 gennaio dell'anno di pubblicazione. In mancanza di tale pubblicazione si applicheranno le aliquote dell'anno precedente [8]
I comuni devono trasmettere, ai fini della pubblicazione, le delibere esclusivamente in via telematica [9] mediante l'inserimento del testo nell'apposita applicazione presente sul Portale del federalismo fiscale. Per fare ciò devono accedere all'area riservata del Portale, successivamente selezionare il servizio Normativa Tributi Locali e infine la sezione Addizionale IRPEF.
Aliquote applicabili
[modifica | modifica wikitesto]Sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze [10] è possibile consultare un apposito motore di ricerca per conoscere le aliquote applicabili per ogni singolo comune o per area geografica.
Inoltre lo stesso sito permette di consultare,per ogni annualità e per ogni singolo comune,l'aliquota prevista e le eventuali esenzioni previste.
Infine, al termine di ogni anno viene redatto un apposito elenco che consente di conoscere, per ciascun comune,l'aliquota e l'eventuale esenzione da applicare per il saldo d'imposta dell'anno medesimo.
Riferimenti normativi
[modifica | modifica wikitesto]- Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, su normattiva.it.
- Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, su normattiva.it.
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, su normattiva.it.
- Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, su normattiva.it.
- Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, su normattiva.it.
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, su normattiva.it.
- ^ stato decreto legislativo, su normattiva.it.
- ^ ai sensi dell'art 1 comma 168 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, su normattiva.it.
- ^ ai sensi dell'art 1 comma 26 Legge 28 dicembre 2015, n. 208 come modificata dalla legge 232 del 2016, su normattiva.it.
- ^ ai sensi degli art. 243 bis e 246 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, su normattiva.it.
- ^ addizionale IRPEF nuovi scaglioni, su finanze.gov.it.
- ^ ai sensi dell'art 1 comma 169 Legge 27 dicembre 2006, n. 296, su normattiva.it.
- ^ ai sensi dell'art. 14 comma 8 del Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, su normattiva.it.
- ^ ai sensi dell'art 8 comma 3 del Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, su normattiva.it.
- ^ addizionale comunale, su finanze.gov.it.
Bibliografia
[modifica | modifica wikitesto]- A. Contrino, G. Corasaniti, E. della Valle, A. Marcheselli, E. Marello, G. Marini, S.M. Messina e M.Trivellin, Fondamenti di Diritto tributario, 2ª ed., Milano, CEDAM-Wolters Kluwer, 2022.
- A. Contrino, A. Marcheselli e E.Marello, Codice tributario, Torino, Giappichelli Editore, 2020.
Voci correlate
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- fiscalità regionale, su finanze.gov.it.
- Comunicato adeguamento addizionale IRPEF, su finanze.gov.it.